LO STATUTO
Articolo 1
Il 1 Settembre 1968 fu costituito il 3c Cinefoto Club Cascina.
L’associazione ha sede legale in Cascina (PI), Viale Comaschi, 42, c/o Pubblica Assistenza.
Dal 25 Gennaio 2005 il 3c, in onore del suo socio fondatore, ha preso la denominazione di 3c Cinefoto Club Cascina – Silvio Barsotti.
Articolo 2
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di incrementare e diffondere la fotografia amatoriale.
La riunione dei Soci si tiene il venerdì di ogni settimana alle 21,15.
Articolo 3
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione potrà:
– organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, mostre, concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;
– mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l’associazione è sorta;
– pubblicare illustrazioni, saggi e scritti in materia.
L’associazione intende altresì stimolare tutte le attività culturali connesse alla fotografia.
A tal fine l’associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l’associazione è nata.
Articolo 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche
- dagli avanzi netti di gestione.
- Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Articolo 5
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente e il preventivo dell’anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell’associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all’Assemblea dei Soci.
Articolo 6
Sono soci dell’associazione: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori i firmatari dell’atto costitutivo; hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari.
Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza e che sono in regola con il versamento della quota sociale. L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di voto nelle assemblee convocate dal Presidente. Il voto può essere espresso direttamente o per delega. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione alla prima riunione successiva. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’associazione stessa. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo.
Sono Soci Onorari coloro i quali, su delibera del Consiglio Direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari salvo il versamento della quota sociale.
Articolo 7
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei Soci.
- il Consiglio direttivo.
- il Presidente.
Articolo 8
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei suoi soci.
L’assemblea è Convocata dal Presidente.
La convocazione dell’Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da spedire ai soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La delega può essere conferita solo ad un altro socio.
L’assemblea decide a maggioranza dei voti presenti.
Per l’approvazione del presente Statuto ed eventuali sue modifiche occorre la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione mentre in seconda convocazione l’assemblea è valida con la presenza della metà più uno.
Per lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Qualora la convocazione dell’assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Assemblea dei Soci:
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 9
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’associazione.
Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:
- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull’attività da svolgere, che sarà poi sottoposto all’assemblea dei Soci;
- stabilisce la data dell’assemblea ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e chiede la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell’assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’ordinamento dell’attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell’assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio Sociale, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell’assemblea;
- stabilisce la quota annuale di versamento da effettuarsi entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale;
- delibera sull’espulsione dei soci dall’associazione.
Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.
Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comportano in ogni caso la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell’assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.
Articolo 10
Al Presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal più anziano dei Consiglieri. Su deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Articolo 11
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 12
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione. Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e il libro degli aderenti all’associazione.
Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell’associazione.
Articolo 13
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei soci. In caso di Suo Scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Articolo 14
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.